...Avendoci per gl'imperscrutabili Suoi Voleri chiamato il SOMMO ed ONNIPOTENTE IDDIO ad occupare il Trono de' nostri augusti Antenati; Volendo provvedere al servizio della monetazione, e stabilire il tipo delle nuove monete da coniarsi; Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. In tutte le monete di oro, argento e rame, che da oggi innanzi dovranno coniarsi, alla leggenda - Ferdinandus II Dei gratia Rex - sarà sostituita quella di - Franciscus II Dei gratia Rex - ed alla cara effigie del nostro amatissimo Genitore di santa ricordanza verrà la nostra effigie sostituita, ferme rimanendo le altre disposizioni delle legge e de' decreti in vigore sulla materia.
2. La leggenda - Providentia Optimi Principis - nel contorno delle quintuple e decuple di oro, e delle monete di argento di dodici e di sei carlini, sarà a lettere rilevate. Tutte le altre monete continueranno ad avere il contorno riccio nel modo che trovasi stabilito.
3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
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domenica 22 marzo 2015
Le monete di Francesco II
Si riporta il testo del decreto del 16 giugno 1859, pubblicato sulla Collezione del Regno delle Due Sicilie di quello stesso anno, con il quale Francesco II ha stabilito il nuovo tipo di monete da coniarsi.
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lunedì 8 marzo 2010
Conio di nuove monete
Si riporta di seguito il testo integrale del Decreto sulla coniazione delle nuove monete dato a Napoli, da Francesco I, il 21 marzo 1825 e pubblicato sulla Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie sotto il numero 100:
"Considerando che per l'amara perdita del nostro augusto Genitore essendo piaciuto alla divina Provvidenza di elevarci al Trono del regno delle Due Sicilie, le nuove monete da coniarsi ne' nostri reali dominj di qua e di là del Faro deggiono portare la nostra effigie, e che per conseguenza la legge de' 20 di aprile 1818 sul sistema monetario debbe esser modificata per ciò che riguarda il tipo delle monete; Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Il sistema monetario prescritto colla detta legge de' 20 di aprile 1818 rimane nel suo pieno vigore, ad eccezione del titolo V di essa, risguardante il tipo delle monete, il quale è abrogato.
2. Il tipo che porteranno le monete nuove di oro, di argento e di rame, che da ora in avanti verranno coniate ne' detti nostri reali dominj, sarà il seguente. Le monete di argento avranno da una parte la nostra effigie colla leggenda FRANCISCUS I. DEI GRATIA REX, e dall'altra le nostre armi colla leggenda REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM ec., ed il loro valore in centesimi, o sia grana. Nel contorno delle monete di dodici carlini e sei carlini vi sarà incisa la leggenda a lettere incavate: PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le monete poi del due carlini e del carlino avranno il contorno liscio. Le monete di oro porteranno da un lato la nostra effigie colla leggenda FRANCISCUS I. DEI GRATIA REX. Nel rovescio vi sarà il Genio de' BORBONI colla leggenda REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM ec. In piedi vi sarà notato il titolo, il peso ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple e delle decuple vi sarà a lettere incavate la stessa leggenda: PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le oncette avranno il contorno liscio. Sulle monete di rame vi sarà anche da un lato la nostra effigie colla leggenda FRANCISCUS I. DEI GRATIA REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM REX. Nel rovescio vi si leggerà il valore nominale e la indicazione dell'anno della monetazione. Il loro contorno sarà liscio.
3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto".
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giovedì 18 febbraio 2010
Medaglia al merito civile
Di seguito il testo integrale del decreto per la instituzione d'una medaglia al merito civile dato da Francesco I a Napoli il 17 dicembre 1827, così come pubblicato dalla Collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie sotto il numero 1681:
Tale disciplina fu derogata dall'art. 27 del successivo decreto relativo all'Instituzione del real Ordine Francesco I (1829), destinandosi il conferimento dell'onorificenza al merito civile alle virtù esplicate privatamente, non nell'adempimento di funzioni d'ufficio.
"Volendo stabilire un durevole monumento per onorare il merito di coloro che si distinguano con rimarchevoli azioni di virtù civile, sia nel degno esercizio di cariche loro affidate, sia nell'applicazione de' loro talenti alla pubblica utilità, sia nello adoperare il proprio ingegno e le forze in pietosi ufficj ed in sollievo della umanità; Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Sarà instituita una medaglia di oro o di argento, che verrà denominata medaglia di merito civile. Questa sarà consecrata come una luminosa testimonianza d'onore per coloro che nella civil carriera avranno ben meritato di Noi in alcuna delle specie d'azioni di sopra indicate. 2. La faccia anteriore di tal medaglia porterà l'impronta della nostra regale effigie: e nel suo rovescio verrà inciso il nome della persona che giudicheremo degna d'esserne decorata, con una breve leggenda indicante il motivo della decorazione e l'anno della concessione. 3. Ciascun Ministro Segretario di Stato nel rispettivo suo ramo ci proporrà i soggetti cui si possa accordare tale onorificenza, o colla medaglia d'oro, o con quella di argento, secondo la qualità e'l grado del riconosciuto merito. Ed ottenuta che ne avrà la nostra sovrana approvazione, prenderà i nostri ordini per fare al Ministro delle finanze la corrispondente richiesta delle dette medaglie; rimettendogli le particolari leggende che dovranno esservi incise, ed imputandone l'importo a carico del proprio dipartimento. 4. Ogni medaglia sarà spedita dal Ministro cui appartiene, al designato soggetto, con un rescritto in cui nel nostro real nome verrà espressa la nostra sovrana soddisfazione nel rendere un sì onorevole e grazioso attestato alla virtù, designandovisi individualmente l'azione o le azioni commendevoli che avran fissato l'attenzione del nostro real animo. 5. Chiunque avrà ottenuto la descritta medaglia, potrà portarla legata alla bottoniera con un nastro di color rosso, come quello ch'è il distintivo delle nostre armi. 6. Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto".
Tale disciplina fu derogata dall'art. 27 del successivo decreto relativo all'Instituzione del real Ordine Francesco I (1829), destinandosi il conferimento dell'onorificenza al merito civile alle virtù esplicate privatamente, non nell'adempimento di funzioni d'ufficio.
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