"Visti i nostri decreti del dì 5 di novembre 1808 e 4 di novembre 1809; Visto il rapporto del gran Cancelliere del nostro real Ordine delle Due Sicilie; Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:
Art. 1. Le domande di ammessione al nostro real Ordine delle Due Sicilie non potranno esserci presentate che dal gran Cancelliere dell'Ordine medesimo. 2. Da ora in avanti non si farà alcuna nomina di cavalieri se non udito il gran Consiglio dell'Ordine anzidetto, e nella ricorrenza del nostro giorno onomastico o di quello della Regina nostra diletta consorte. 3. Queste formalità cesseranno in tempo di guerra, potendo allora lo zelo e la bravura delle nostre truppe meritar pronta ricompensa. 4. In qualunque caso nessuno potrà far uso della decorazione prima che o ne sia stato da Noi espressamente autorizzato, o abbia ricevuto il brevetto dal gran Cancelliere, sotto pena di demeritarla. 5. Niuno parimente potrà portare la decorazione di Ordini stranieri senza nostra licenza ottenuta per mezzo del precitato gran Cancelliere. 6. Il gran Cancelliere stesso e tutt'i nostri Ministri, per quanto a ciascuno compete, sono incaricati della esecuzione del presente decreto".
Vedi anche, sullo stesso real Ordine, l'istituzione di tredici collane nel 1811 e le modifiche alle decorazioni apportate nel 1815.
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