...Avendoci per gl'imperscrutabili Suoi Voleri chiamato il SOMMO ed ONNIPOTENTE IDDIO ad occupare il Trono de' nostri augusti Antenati; Volendo provvedere al servizio della monetazione, e stabilire il tipo delle nuove monete da coniarsi; Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. In tutte le monete di oro, argento e rame, che da oggi innanzi dovranno coniarsi, alla leggenda - Ferdinandus II Dei gratia Rex - sarà sostituita quella di - Franciscus II Dei gratia Rex - ed alla cara effigie del nostro amatissimo Genitore di santa ricordanza verrà la nostra effigie sostituita, ferme rimanendo le altre disposizioni delle legge e de' decreti in vigore sulla materia.
2. La leggenda - Providentia Optimi Principis - nel contorno delle quintuple e decuple di oro, e delle monete di argento di dodici e di sei carlini, sarà a lettere rilevate. Tutte le altre monete continueranno ad avere il contorno riccio nel modo che trovasi stabilito.
3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
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domenica 22 marzo 2015
Le monete di Francesco II
Si riporta il testo del decreto del 16 giugno 1859, pubblicato sulla Collezione del Regno delle Due Sicilie di quello stesso anno, con il quale Francesco II ha stabilito il nuovo tipo di monete da coniarsi.
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giovedì 28 marzo 2013
Monete di nuovo conio
Si riporta il testo del decreto del 27 aprile 1831, pubblicato sulla Collezione del Regno delle Due Sicilie di quello stesso anno, con il quale Ferdinando II ha stabilito il nuovo tipo di monete (Monete di novella coniazione).
...Considerando che per l'amata perdita del nostro augusto Genitore, essendo piaciuto alla divina Provvidenza di elevarci al trono del regno delle Due Sicilie, le nuove monete da coniarsi ne' nostri reali dominj di qua e di là del Faro debbono portare la nostra effigie, e che per conseguenza la legge de' 20 di aprile 1818, e i due reali decreti de' 21 di marzo 1825 e de' 15 di aprile 1826 sul sistema monetario debbono essere modificati in ciò che riguarda il tipo di monete; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Il sistema monetario prescritto colla legge de' 20 di aprile 1818 e col real decreto de' 15 di aprile 1826, resta nel suo pieno vigore, ad eccezione del titolo V di detta legge e dell'articolo 3 di detto real decreto che riguardano il tipo delle monete, i quali sono abrogati.
2. Resta egualmente abrogato il real decreto de' 21 di marzo 1825 riguardante il tipo delle monete.
3. Il tipo che porteranno le nuove monete di oro, di argento e di rame, che da ora in avanti verranno coniate ne' detti nostri reali dominj, sarà il seguente. Le monete di oro porteranno da un lato la nostra effigie colla leggenda, FERDINANDUS II DEI GRATIA REX; nel rovescio vi sarà il Genio de' Borboni colla leggenda, REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM; ed in piede vi sarà notato il titolo, il peso ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple e decuple vi sarà a lettere incavate la leggenda, PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le duple e le oncette avranno il contorno riccio. Le monete di argento avranno da una parte la nostra effigie colla leggenda, FERDINANDUS II DEI GRATIA REX; e dall'altra le nostre armi colla leggenda, REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM, ed il loro valore corrente. Nel contorno delle monete di dodici carlini e sei carlini vi sarà a lettere incavate la stessa leggenda, PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le monete di due carlini e del carlino avranno il contorno riccio. Sulle monete di rame vi sarà anche da un lato la nostra effigie colla leggenda, FERDINANDUS II DEI GRATIA REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM REX; nel rovescio vi sarà il valore nominale e l'indicazione dell'anno della monetazione. Il loro contorno sarà liscio.
4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
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giovedì 30 settembre 2010
Medaglia d'onore
Si riporta il testo del decreto del 23 dicembre 1834, pubblicato sulla Collezione del Regno delle Due Sicilie del 1835, con il quale Ferdinando II ha istituito una medaglia di onore per premiare l'anzianità di servizio nell'esercito reale borbonico.
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. L'anzianità di servizio che dà dritto al soprassoldo per ogni sottuffiziale da primo sergente inclusivamente in sotto, e per ogni tamburo, piffero, trombetta, artefice, e soldato, sarà divisa in tre periodi, i di cui termini, compensi e distintivi sono dettagliati nell'annesso regolamento.
2. Volendo in oltre vie più incoraggiare le virtù militari, e dare un premio a coloro che dopo essersi renduti meritevoli de' distintivi corrispondenti agli enunciati tre periodi, proseguono con lode i di loro servizj, istituiamo una medaglia di onore in ricompensa di venticinque anni di servizio effettivo senza interruzione e senza macchia. Tale medaglia sarà di bronzo; avrà sul dritto il busto della nostra real Persona in mezzo a' trofei militari; e sul rovescio la leggenda, lodevole servizio militare di venticinque anni; e vi si corrisponderà il compenso di un grano di più al giorno delle grana due fissate pel terzo periodo. Questa medaglia, dopo la morte del possessore, dovrà essere restituita a cura de' Consigli di amministrazione de' corpi, o de' comandanti delle piazze, per rimaner depositata nella real casa degl'invalidi, attaccata ad una tavoletta, nella quale si leggerà il nome del militare che l'abbia posseduta.
3. Il presente real decreto ed il corrispondente regolamento da Noi approvato avranno vigore dal dì primo di gennajo 1835, restando annullate tutte le antecedenti disposizioni.
4. I nostri Ministri Segretarj di Stato della guerra e marina, e delle reali finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
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martedì 23 marzo 2010
Conio della dupla d'oro
Si riporta di seguito il testo integrale del Decreto che prescrive la coniazione della dupla di oro, firmato a Napoli il 15 aprile 1826 da Francesco I e pubblicato al numero 633 della Collezione delle leggi e decreti reali:
"Considerando che la moneta di oro di ducati sei è ricercata comunemente nel commercio, come quella che agevola i pagamenti che in moneta di oro si fanno, e che nella legge de' 20 di aprile 1818 sul sistema monetario del nostro regno tra le specie di monete di oro di cui vien permessa la coniazione, non siavi quella di ducati sei; Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Rimanendo ferme in tutta la loro estensione le disposizioni contenute nella legge de' 20 di aprile 1818, da oggi innanzi, oltre le tre specie di monete di oro fissate nella legge anzidetta, sarà coniata ancora nella nostra regia zecca la dupla di oro di peso acini 170 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 137:373/1000, a grammi 7: 573. Il suo valore corrente sarà di ducati sei.
2. Per lo titolo della dupla, e per la tollerenza così del titolo medesimo, come del peso, saranno esattamente osservate le norme prescritte negli articoli 8, 9 e 16 di detta legge de' 20 di aprile 1818.
3. Il tipo della moneta di ducati sei sarà il seguente. Nel ritto verrà impressa la nostra effigie colla leggenda, FRANCISCUS I. DEI GRATIA REX; nel rovescio vi sarà il Genio de'Borboni colla leggenda, REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM; ed in piedi verrà notato il titolo, il peso ed il valore, come trovasi prescritto nell'articolo 18 della precitata legge de' 20 di aprile 1818. Il contorno della moneta sarà di lavoro riccio.
4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto".
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martedì 9 marzo 2010
Ordine Due Sicilie: 13 collane d'oro
Di seguito il testo integrale del decreto datato 28 gennaio 1811, così come pubblicato con il numero 879 sul Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, con il quale Gioacchino Napoleone ha formata nell'Ordine delle Due Sicilie la nuova decorazione d'una collana d'oro da portarsi nelle grandi cerimonie dal Re e da dodici dignitarj di sua scelta:
Sul medesimo Real Ordine delle Due Sicilie si vedano i decreti sulle nomine del 1814 e sulle decorazioni del 1815.
"Volendo dare al nostro real Ordine delle Due Sicilie una maggiore distinzione e decoro; Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:
Art. 1. Son create nel detto Ordine tredici collane d'oro che saranno portate in tutte le grandi cerimonie da Noi e da dodici dignitarj dell'Ordine che ne saranno decorati.
2. Questa collana sarà composta di quindici medaglie d'oro contornate da una corona di alloro, nel mezzo delle quali saranno espressi in ismalto gli emblemi che rappresentano le provincie del nostro regno. Queste medaglie saranno legate insieme da sirene di smalto bianco, con coda di color marino. Queste medaglie sosterranno una medaglia più grande di color azzurro, ove nel mezzo sarà scolpita la nostra effigie colla legenda: Joachim Napoleo, tertio regni anno: da questa medaglia penderà la stella dell'Ordine.
3. Questa decorazione sarà da Noi stessi posta al collo de' dignitarj dell'Ordine che l'avranno ottenuta.
4. I Principi della nostra real famiglia, i quattro gran dignitarj dell'Ordine membri del gran consiglio ed i capi delle coorti otterranno da Noi questa decorazione, a misura che qualcheduna delle dette collane resterà vacante.
5. Il gran Cancelliere dell'Ordine conserverà le dette collane numerate dal numero 1 sino al numero 13: e quando alcune di esse sarà da Noi conferita, egli esigerà una ricevuta dal dignitario rivestito della medesima; con obbligo della restituzione di detta collana all'Ordine dopo la sua morte, e di un ammenda proporzionata a carico de' suoi eredit, in caso che non fosse restituita.
6. Il gran Cancelliere dell'Ordine farà tenere un registro separata del passaggio di ciascuna collana; notando le date in cui la medesima sarà stata ricevuta da un dignitario, o restituita.
7. Ci riserbiamo di creare nell'Ordine altre collane simili in aumento di questo numero, nel caso che lo giudicassimo opportuno.
8. Il gran Cancelliere ed il gran Tesoriere dell'Ordine, nella parte che a ciascuno spetta, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto".
Sul medesimo Real Ordine delle Due Sicilie si vedano i decreti sulle nomine del 1814 e sulle decorazioni del 1815.
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domenica 7 marzo 2010
Nomine cavalieri Ordine delle Due Sicilie
Si riporta di seguito il decreto di Gioacchino Napoleone, re delle Due Sicilie, dato a Napoli il 5 luglio 1814, con il quale si prescrive il metodo di nomine de' cavalieri del real Ordine delle Due Sicilie, e l'autorizzazione per portar le decorazioni degli Ordini stranieri, come pubblicato sotto il numero 2161 del Bullettino delle leggi del Regno di Napoli.
Vedi anche, sullo stesso real Ordine, l'istituzione di tredici collane nel 1811 e le modifiche alle decorazioni apportate nel 1815.
"Visti i nostri decreti del dì 5 di novembre 1808 e 4 di novembre 1809; Visto il rapporto del gran Cancelliere del nostro real Ordine delle Due Sicilie; Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:
Art. 1. Le domande di ammessione al nostro real Ordine delle Due Sicilie non potranno esserci presentate che dal gran Cancelliere dell'Ordine medesimo. 2. Da ora in avanti non si farà alcuna nomina di cavalieri se non udito il gran Consiglio dell'Ordine anzidetto, e nella ricorrenza del nostro giorno onomastico o di quello della Regina nostra diletta consorte. 3. Queste formalità cesseranno in tempo di guerra, potendo allora lo zelo e la bravura delle nostre truppe meritar pronta ricompensa. 4. In qualunque caso nessuno potrà far uso della decorazione prima che o ne sia stato da Noi espressamente autorizzato, o abbia ricevuto il brevetto dal gran Cancelliere, sotto pena di demeritarla. 5. Niuno parimente potrà portare la decorazione di Ordini stranieri senza nostra licenza ottenuta per mezzo del precitato gran Cancelliere. 6. Il gran Cancelliere stesso e tutt'i nostri Ministri, per quanto a ciascuno compete, sono incaricati della esecuzione del presente decreto".
Vedi anche, sullo stesso real Ordine, l'istituzione di tredici collane nel 1811 e le modifiche alle decorazioni apportate nel 1815.
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domenica 28 febbraio 2010
Istituzione medaglia d'onore ai militari
Si riporta di seguito il testo integrale del Decreto portante l'instituzione d'una medaglia d'onore, per decorarne i militari venuti da Sicilia, dato a Napoli da Ferdinando IV, il futuro Ferdinando I, il 9 agosto 1816 e pubblicato sotto il numero 441 della Collezione delle leggi e decreti reali:
Con successivo decreto del 30 agosto 1816 (numero 469), la medesima onorificenza fu concessa anche ai militari della Real Marina (ufficiali, sottoufficiali, soldati, piloti, marinai cannonieri e maestranze), con i requisiti già dati sopra. E venne aggiunto il diritto, spettante a tutti i decorati della medaglia in oggetto, di avere, annualmente, da uno a due mesi di licenza retribuita.
"Volendo seguire la nostra costante intenzione di premiare quelle persone che impiegate nel nostro real servizio ci han dato e ci danno non dubbie ripruove della loro fedeltà ed attaccamento. Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:
Art. 1. Tutti i sottouffiziali e soldati che han militato sotto le nostre reali bandiere in Sicilia, e che sono di là venuti o con Noi, o dopo il nostro felicissimo ritorno, ovvero sono colà rimasti al nostro servizio militare, e che s'impegneranno a servire volontariamente per un altro sessennio, saranno decorati di una medaglia di onore. 2. Questa medaglia sarà di bronzo circondata da una stella a quattro raggi, giusta il disegno annesso all'originale del presente decreto. Da una parte vi sarà impressa la nostra effigie; ed al rovescio vi sarà il motto -- Costante attaccamento. 3. La medaglia medesima si porterà appesa alla bottoniera con un nastro color rosso borbonico. 4. Concediamo l'onore della stessa medaglia a tutti gli uffiziali generali, superiori e subalterni che ci seguirono in Sicilia, e che hanno colà servito, durante tutto il periodo della nostra permanenza in quel regno, e continuano attualmente a servirci. 5. Il nostro supremo Consiglio di guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto".
Con successivo decreto del 30 agosto 1816 (numero 469), la medesima onorificenza fu concessa anche ai militari della Real Marina (ufficiali, sottoufficiali, soldati, piloti, marinai cannonieri e maestranze), con i requisiti già dati sopra. E venne aggiunto il diritto, spettante a tutti i decorati della medaglia in oggetto, di avere, annualmente, da uno a due mesi di licenza retribuita.
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giovedì 18 febbraio 2010
Medaglia al merito civile
Di seguito il testo integrale del decreto per la instituzione d'una medaglia al merito civile dato da Francesco I a Napoli il 17 dicembre 1827, così come pubblicato dalla Collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie sotto il numero 1681:
Tale disciplina fu derogata dall'art. 27 del successivo decreto relativo all'Instituzione del real Ordine Francesco I (1829), destinandosi il conferimento dell'onorificenza al merito civile alle virtù esplicate privatamente, non nell'adempimento di funzioni d'ufficio.
"Volendo stabilire un durevole monumento per onorare il merito di coloro che si distinguano con rimarchevoli azioni di virtù civile, sia nel degno esercizio di cariche loro affidate, sia nell'applicazione de' loro talenti alla pubblica utilità, sia nello adoperare il proprio ingegno e le forze in pietosi ufficj ed in sollievo della umanità; Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Sarà instituita una medaglia di oro o di argento, che verrà denominata medaglia di merito civile. Questa sarà consecrata come una luminosa testimonianza d'onore per coloro che nella civil carriera avranno ben meritato di Noi in alcuna delle specie d'azioni di sopra indicate. 2. La faccia anteriore di tal medaglia porterà l'impronta della nostra regale effigie: e nel suo rovescio verrà inciso il nome della persona che giudicheremo degna d'esserne decorata, con una breve leggenda indicante il motivo della decorazione e l'anno della concessione. 3. Ciascun Ministro Segretario di Stato nel rispettivo suo ramo ci proporrà i soggetti cui si possa accordare tale onorificenza, o colla medaglia d'oro, o con quella di argento, secondo la qualità e'l grado del riconosciuto merito. Ed ottenuta che ne avrà la nostra sovrana approvazione, prenderà i nostri ordini per fare al Ministro delle finanze la corrispondente richiesta delle dette medaglie; rimettendogli le particolari leggende che dovranno esservi incise, ed imputandone l'importo a carico del proprio dipartimento. 4. Ogni medaglia sarà spedita dal Ministro cui appartiene, al designato soggetto, con un rescritto in cui nel nostro real nome verrà espressa la nostra sovrana soddisfazione nel rendere un sì onorevole e grazioso attestato alla virtù, designandovisi individualmente l'azione o le azioni commendevoli che avran fissato l'attenzione del nostro real animo. 5. Chiunque avrà ottenuto la descritta medaglia, potrà portarla legata alla bottoniera con un nastro di color rosso, come quello ch'è il distintivo delle nostre armi. 6. Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto".
Tale disciplina fu derogata dall'art. 27 del successivo decreto relativo all'Instituzione del real Ordine Francesco I (1829), destinandosi il conferimento dell'onorificenza al merito civile alle virtù esplicate privatamente, non nell'adempimento di funzioni d'ufficio.
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martedì 16 febbraio 2010
Uguaglianza dei reali ordini
Proseguendo in materia di ordini cavallereschi e di araldica, il blog di stemmi e sigilli riporta di seguito, così come pubblicato sulla Collezione delle leggi e decreti reali, il testo integrale del Decreto che uguaglia in dignità ed in prerogative i due reali Ordini di Francesco Primo e di S. Giorgio della Riunione, di cui viene abolita la classe de' Gran Bandierati dato da Francesco I a Napoli il 28 settembre 1829:
"Vista la legge del dì primo gennaio 1819, con cui fu instituito il nostro real Ordine militare di S. Giorgio della Riunione; Vista l'altra legge di questa stessa data per la instituzione del real Ordine di Francesco Primo, destinato a ricompensare il merito civile; Volendo che gli enunciati due reali Ordini siano eguali in dignità ed in prerogative; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Aboliamo la classe de' Gran Bandierati, o siano Gran Collane del nostro real militare Ordine di S. Giorgio della Riunione, cosicchè la classe più elevata di esso sarà quella delle Gran Croci, del pari che lo è nel nostro real Ordine di Francesco Primo. 2. Coloro i quali saranno stati da Noi decorati della Gran Croce tanto del real Ordine di Francesco Primo, quanto di quello di S. Giorgio della Riunione, potranno per ulteriori e più rilevanti servizj e meriti essere da Noi ricompensati co' nostri reali Ordini di S. Gennario, e di S. Ferdinando e del Merito. 3. I Cavalieri Gran Croce del nostro real Ordine di S. Giorgio della Riunione avranno l'entrata nella sala del Trono, e godranno l'onore d'intervenire nelle feste di Corte e ne' baciamano. 4. I Commendatori del detto nostro real Ordine di S. Giorgio della Riunione avranno l'onore d'intervenire nelle feste di Corte e ne' baciamano. 5. I Cavalieri del riferito real Ordine saranno ammessi a' reali baciamano. 6. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto".
venerdì 12 febbraio 2010
Istituzione del real Ordine di Francesco I
Si riporta di seguito il testo integrale della Legge per la instituzione del novello real Ordine di FRANCESCO PRIMO, data dall'omonimo sovrano a Napoli il 28 settembre 1829 e registrata sulla Collezione delle leggi e decreti reali di pari data sotto il numero 2594. Le medaglie, le croci, i nastrini e le insegne in genere, con le relative inscrizioni dettate dai sovrani borbonici durante la vigenza del Regno delle Due Sicilie, rientrano anch'esse a pieno titolo nel censimento di documenti relativi alle concessioni di dignità e di titoli nobiliari, e pertanto alla scienza araldica, di cui si occupa non marginalmente il blog su stemmi e sigilli reali ferdinandei e franceschiani.
Con successivo decreto di pari data, l'Ordine verrà equiparato, in dignità e prerogative, a quello di S.Giorgio della Riunione, mentre con un altro decreto, firmato nel dicembre 1858 da Ferdinando II, ne verranno ampliate le classi.
"Essendo una delle nostre principali cure l'eccitare con tutti i mezzi del nostro potere lo zelo de'nostri sudditi nello esercizio delle diverse cariche civili da Noi loro affidate, e volendo sempre più incoraggiare la coltura delle scienze, le belle arti, ed i varj rami dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, dalla cui floridezza quella del regno dipende; Considerando che i contrassegni di onore e di distinzione sono il più potente eccitamento alle virtuose e lodevoli azioni; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.
Art.1 Instituiamo nel nostro regno delle Due Sicilie un Ordine cavalleresco, diretto unicamente a compensare il merito civile e che porterà il nome di Real Ordine di Francesco Primo. 2. Affinchè questo pregevole Ordine cavalleresco riceva dalla sovrana dignità della nostra Corona decoro e lustro, ci dichiariamo Noi stessi e la nostra real Persona Sovrano, Capo e Gran Maestro dell'Ordine suddetto, fregiando di sua insegna e divisa non meno il nostro petto, che le nostri reali armi ed imprese; e vogliamo che la suprema Magistratura dell'Ordine medesimo resti sempre annessa alla nostra real Corona. 3. L'Ordine anzidetto avrà cinque gradi, cioè Gran Croci, Commendatori, Cavalieri, Medaglie di oro, e Medaglie di argento. 4. Potranno aspirare alle Gran Croci soltanto coloro de' nostri sudditi che avranno reso alla nostra real Corona ed allo Stato de' rilevanti e gravi servigj nello esercizio delle maggiori cariche politiche, diplomatiche ed ecclesiastiche. 5. Alle croci di Commendatori potranno aspirare coloro che avranno eziandio prestato de' grandi servigj nell'esercizio delle principali cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative di qualunque siasi ramo, ed ecclesiastiche. 6. Alle croci di Cavalieri potranno aspirare coloro che avranno reso degli straordinarj servizj nelle cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative di ogni ramo, ed ecclesiastiche, ed eziandio coloro che si saranno distinti nella coltura delle scienze per opere classiche pubblicate colle stampe, e nella coltura delle belle arti per capi d'opera di cui siano autori. 7. Alle Medaglie d'oro potranno apirare quegl'impiegati ne' rami espressi nel precedente articolo, i quali si saranno distinti nell'adempimento de' loro incarichi; e vi potranno eziandio aspirare gl'impiegati di rango anche più inferiore, i quali avranno renduto servigj d'importanza. 8. Potranno parimente aspirare alle Medaglie di oro tutti quelli che siansi mostrati eccellenti nelle belle arti colle loro produzioni, e quelli che introducendo nuovi metodi, abbiano apportato non ordinarj miglioramenti nelle arti meccaniche, o che abbiano notabilmente perfezionato l'agricoltura e la pastorizia, o promosso altamente l'industria ed il commercio. 9. Ci riserbiamo però di accordare anche la croce di Cavaliere per qualche straordinario caso di somma utilità pubblica prodotta da qualcheduno de' nostri sudditi, o di nuove interessanti scoverte ottenute ne' diversi rami de' quali nel precedente articolo si è fatto parola. 10. Potranno aspirare alle Medaglie di argento coloro che, sebbene non abbiano tutti i requisiti voluti negli articoli 7 e 8, pure siansi resi degni di questa distinzione. 11. I militari ne' quali concorreranno i meriti civili, di cui si è fatto parola negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, potranno anch'essi aspirare a' diversi gradi dell'Ordine suddetto. 12. Le disposizioni della presente legge in nulla derogano i nostri decreti ed altre sovrane risoluzioni intorno a' premj stabiliti per le esposizioni delle belle arti e delle manifatture; anzi colori che da tali esposizioni riporteranno ripetutamente il premio, avranno un titolo ad aspirare alle Medaglie di oro o di argento al presente Ordine. 13. In fine aspirar potranno sia alla croce di Commendatore o di Cavaliere, sia alla Medaglia di oro o a quella di argento, secondo il merito delle loro azioni e le qualità del loro rango, tutti coloro che come semplici particolari siansi illustrati con de' fatti sommamente rari e virtuosi, diretti al servizio del Trono e dello Stato. 14. I servigj che continueranno a prestare coloro che avranno ottenuto la croce di Cavaliere, qualora siano di tale importanza che meritino di essere presi in ulteriore considerazione, verranno da Noi compensati colla croce di Commendatore, e quelli de' Commendatori colla Gran Croce. Per le stesse considerazioni, coloro che abbiano ottenuto la Medaglia di oro, potranno avere la croce di Cavaliere; ed i decorati della Medaglia di argento potranno conseguire quella di oro. 15. I nostri Ministri Segretarj di Stato, ciascuno pel suo dipartimento, e'l nostro Luogotenente generale in Sicilia ci faranno nelle occasioni conoscere, per l'organo del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale, i nomi, le qualità ed i meriti di coloro tra' nostri sudditi che si renderanno degni di qualche grado dell'Ordine, meno che quello di Gran Croce, che ci riserbiamo di conferire spontaneamente a chi Noi stessi ne riconosceremo meritevole a' termini della presente legge. 16. I Gran Croce avranno l'entrata nella sala del Trono, l'onore d'intervenire nelle feste di Corte e ne' baciamano, e potranno decorare le loro imprese ed i loro stemmi della croce dell'Ordine. 17. I Commendatori avranno l'onore d'intervenire nelle feste di Corte e ne' baciamano. 18. I Cavalieri saranno ammessi a' reali baciamano. 19. Ci riserbiamo, secondo le occasioni, e secondo la qualità ed importanza de' servizj che ci avrà reso qualcheduno degl'individui cui vorremo conferire uno de' gradi dell'Ordine, di assegnargli una pensione in quella quantità che da Noi si crederà opportuno. Tali pensioni graviteranno sul ramo delle reali finanze, finchè Noi giudicheremo conveniente di stabilire un fondo per l'Ordine anzidetto. 20. Il distintivo dell'Ordine sarà una croce, che da una parte avrà lo scudo di oro colla nostra cifra F.I. sormontata dalla corona reale, e circondata da una corona di quercia in ismalto verde, ed all'interno una fascia azzurra, nella quale la leggenda De Rege optimo merito in lettere di oro, e dall'altra parte avrà lo scudo di oro colla iscrizione Franciscus I.us instituit MDCCCXXIX, circondata dalla corona di quercia in ismalto verde. I raggi poi della croce saranno di smalto bianco tramezzati da gigli di oro. 21. I Gran Croci porteranno per loro divisa la croce della quale si è fatto parola nel precedente articolo sormontata da una corona di oro, e sospesa al collo con un largo nastro color rosso ondeggiato con due orli color bleu. Porteranno in oltre sull'abito alla parte sinistra del petto una croce simile, che avrà lo scudo di oro colla nostra cifra sormontata dalla corona reale, e circondata da una corona di quercia di smalto verde, e con una fascia azzurra all'intorno colla leggenda De Rege optimo merito in carattere di oro. I raggi di questa croce saranno di argento tramezzati da gigli di oro. 22. I Commendatori porteranno la croce descritta all'articolo 20, ma alquanto più piccola di quella de' Gran Croci, sormontata da una corona di oro, e sarà sospesa al collo col nastro dell'Ordine di minor larghezza di quello de' Gran Croci. 23. I Cavalieri la porteranno più piccola di quella de' Commendatori, sormontata da una corona di oro, sospesa all'occhiello del petto dell'abito con nastro dell'Ordine anche più stretto di quello de' Commendatori. 24. Le Medaglie tanto di oro che di argento avranno da una parte la nostra effigie con una corona di quercia all'intorno, e la leggenda in giro Franciscus I. Reg. utr. Sicil. Hier. Rex. Nel rovescio poi vi saranno tre gigli nel mezzo col motto dell'Ordine De Rege optimo merito MDCCCXXIX, ed intorno la corona di quercia, e si porteranno sospese all'occhiello del petto dell'abito con un nastro più stretto di quello de' Cavalieri. 25. Per la forma e dimensioni delle croci, delle medaglie e de' nastri, serviranno di modello i disegni annessi all'originale della presente legge. 26. La nomina de' Gran Croci, de' Commendatori e de' Cavalieri, come ancora la concessione delle Medaglie tanto di oro quanto di argento, sarà in nostro nome partecipata con reale rescritto del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale. 27. Desiderando Noi che non rimanga senza premio alcun genere di virtù che potesse in qualunque modo influire sul pubblico bene, ed essendovi delle virtù che sebbene di privata utilità, e da non poter essere contemplate colle decorazioni dell'Ordine, pure influiscono direttamente sulla morale pubblica e sul vantaggio della società in generale, destiniamo per compenso di tali azioni virtuose la Medaglia di merito civile instituita col nostro decreto de' 17 di dicembre 1827, il quale rimane derogato per ciò che riguarda compenso di servizj renduti al Re ed allo Stato, essendosi a ciò provveduto con la presente legge. 28. A tal uopo sono incaricate le autorità competenti di far conoscere i nomi di coloro che si renderanno degni de' premj promessi coll'articolo 27, dirigendone ragionati e documentati rapporti al Ministro Segretario di Stato della Casa reale; e per la Sicilia al Luogotenente generale, il quale ne farà l'invio allo stesso nostro Ministro. I nomi di coloro che conseguiranno siffatti premj, e le azioni virtuose che avran determinato il nostro real animo ad accordarli, saranno manifestati per mezzo del giornale ufficiale. 29. Per gli affari dell'Ordine vi sarà una Deputazione composta di un Presidente Gran Croce, da due Commendatori, e da due Cavalieri, uno de' quali farà da segretario ed archivario. La nomina de' componenti la Deputazione sarà fatta da Noi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale. Un regolamento particolare fisserà i doveri ed il servizio interno della Deputazione. 30. Questa Deputazione essendo della dipendenza del mentovato Ministro di Casa reale, terrà col medesimo soltanto la sua corrispondenza. 31. Non sarà intesa se non quando piacerà a Noi di consultarla per la collazione de' gradi dell'Ordine. Sarà sempre sua attribuzione di esaminare e discutere il merito delle azioni virtuose di cui si è fatto parola nell'articolo 27. 32. Le spese che occorreranno per la Deputazione dell'Ordine suddetto, e per qualche decorazione che ci piacerà di dare gratuitamente, graviteranno per ora su' fondi esistenti pe' nostri reali Ordini cavallereschi presso la nostra real Segreteria e Ministero di Stato di Casa reale.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominj per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione".
Con successivo decreto di pari data, l'Ordine verrà equiparato, in dignità e prerogative, a quello di S.Giorgio della Riunione, mentre con un altro decreto, firmato nel dicembre 1858 da Ferdinando II, ne verranno ampliate le classi.
martedì 9 febbraio 2010
Ferdinando II - 1852
Stemma censito nel 1852, in uso nel Regno delle Due Sicilie sotto Ferdinando II, come xilografato su un editto a stampa pubblicato nel settembre di quell'anno. Si notino le differenze con incisioni analoghe durante il regno del medesimo sovrano: maggiori rispetto allo stemma del 1843, ma lievissime in confronto allo stemma più "datato" censito nel 1838.
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domenica 7 febbraio 2010
Titoli della Famiglia Reale (1817)
In tema di nobiltà e di araldica, argomenti non marginali ma, anzi, com'è naturale che sia, pregnanti del blog "Stemmi e Sigilli", si riporta di seguito il testo integrale dell'Atto sovrano n. 594 dato a Napoli il 4 gennaio 1817, così come pubblicato sulla Collezione delle leggi, mediante il quale Ferdinando I ha rivestito i membri della famiglia reale dei corrispondenti titoli:
In seguito, sia con lo stesso sovrano, sia con Francesco I, sia con Ferdinando II, il trascritto atto fu richiamato per la concessione di ulteriori titoli ai nuovi membri della famiglia reale, quali quelli conferiti di conte di Aquila (1824), conte di Trapani (1827), conte di Trani (1838), conte di Castrogiovanni (1838), conte di Caserta (1841), conte di Girgenti (1846), conte di Milazzo (1851), conte di Bari (1852) e conte di Caltagirone (1857).
"L'ordine ristabilito nella Monarchia mentre da una parte ha mosso l'animo nostro a ricomporla in un solo Stato, onde l'unione delle forze e l'uniformità di governo producano la felicità vicendevole di tutte le parti, come avvenne allorché il di lei fondatore Ruggieri con questo mezzo estinse il germe d'infiniti disordini, ci ha fatto nel tempo stesso rivolgere lo sguardo al gran bene che Iddio ci ha conceduto, moltiplicando la nostra Famiglia. E sull'esempio di quel Monarca, e di altri nostri augusti Progenitori, abbiamo determinato di rivestire de' corrispondenti titoli i nostri Figli e Nipoti, onde la dignità della Famiglia reale sia quella stessa qual fu ne' lieti tempi della Siciliana Monarchia. Mossi da queste considerazioni abbiamo risoluto di ordinare ed ordiniamo col presente atto quanto siegue: Art. 1. Il Figliuolo primogenito del Re del Regno delle Due Sicilie, immediato erede della Corona, giusta la legge di successione del Re Carlo III da Noi confermata colla nostra legge del dì 8 di dicembre 1816, porterà il titolo di Duca di Calabria. 2. Il figliuolo primogenito del Duca di Calabria assumerà sempre il titolo di Duca di Noto. Al dilettissimo nostro Figliuolo primogenito D. Francesco, e al di lui primogenito D. Ferdinando concediamo da ora i titoli anzidetti; e vogliamo che così venga sempre osservato nel tempo avvenire. 3. I due titoli di Duca di Calabria e di Duca di Noto non si risguarderanno come titoli trasmissibili, ma come distintivi del successore immediato alla Corona, e del di lui figliuolo primogenito, o di chi ne terrà il luogo. 4. Al nostro carissimo Figlio secondogenito D. Leopoldo concediamo il titolo di Principe di Salerno. 5. Al figlio secondogenito del Duca di Calabria nostro Nipote D. Carlo concediamo il titolo di Principe di Capoa. 6. Al di lui figliuolo terzogenito nostro Nipote D. Leopoldo concediamo il titolo di Conte di Siracusa. 7. Al di lui figliuolo quartogenito nostro Nipote D. Antonio concediamo il titolo di Conte di Lecce. 8. I titoli di Principe di Salerno, Principe di Capoa, Conte di Siracusa e Conte di Lecce, di cui abbiamo investiti il nostro Figlio D. Leopoldo, ed i nostri Nipoti D. Carlo, D. Leopoldo e D. Antonio, saranno trasmessibili a' loro figliuoli primogeniti, ciascuno nella propria linea, ed a tutti i loro discendenti di maschio in maschio, colla inalterabile prerogativa del sesso e del grado; di modo che nel caso che non avessero figli maschi, o che la loro discendenza de' maschi discendenti da' maschi venga a cessare, né anche le figliuole primogenite potranno portare alcuno de' titoli anzidetti; ma resterà estinto nella persona dell'ultimo maschio discendente, e tornerà a disposizione del Sovrano, che si troverà allora sul trono. 9. I titoli come sopra conceduti non daranno alcun dritto a' concessionarj né su i beni né sulle persone esistenti nelle provincie e nelle città suddette, che resteranno, come lo sono attualmente, nel pieno dominio della Corona, senza alcuna differenza. 10. Questo atto solenne riguardante la nostra Real Famiglia, sottoscritto da Noi, riconosciuto dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munito del nostro gran sigillo, e contrassegnato dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, sarà registrato e depositato nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, la quale ne formerà i corrispondenti diplomi tanto pel nostro secondogenito D. Leopoldo, quanto pe' secondogeniti del Duca di Calabria, che attesteranno la concessione de' titoli anzidetti alle loro persone ed alle loro famiglie".
In seguito, sia con lo stesso sovrano, sia con Francesco I, sia con Ferdinando II, il trascritto atto fu richiamato per la concessione di ulteriori titoli ai nuovi membri della famiglia reale, quali quelli conferiti di conte di Aquila (1824), conte di Trapani (1827), conte di Trani (1838), conte di Castrogiovanni (1838), conte di Caserta (1841), conte di Girgenti (1846), conte di Milazzo (1851), conte di Bari (1852) e conte di Caltagirone (1857).
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