martedì 9 marzo 2010

Ordine Due Sicilie: 13 collane d'oro

Di seguito il testo integrale del decreto datato 28 gennaio 1811, così come pubblicato con il numero 879 sul Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, con il quale Gioacchino Napoleone ha formata nell'Ordine delle Due Sicilie la nuova decorazione d'una collana d'oro da portarsi nelle grandi cerimonie dal Re e da dodici dignitarj di sua scelta:

"Volendo dare al nostro real Ordine delle Due Sicilie una maggiore distinzione e decoro; Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:
Art. 1. Son create nel detto Ordine tredici collane d'oro che saranno portate in tutte le grandi cerimonie da Noi e da dodici dignitarj dell'Ordine che ne saranno decorati.
2. Questa collana sarà composta di quindici medaglie d'oro contornate da una corona di alloro, nel mezzo delle quali saranno espressi in ismalto gli emblemi che rappresentano le provincie del nostro regno. Queste medaglie saranno legate insieme da sirene di smalto bianco, con coda di color marino. Queste medaglie sosterranno una medaglia più grande di color azzurro, ove nel mezzo sarà scolpita la nostra effigie colla legenda: Joachim Napoleo, tertio regni anno: da questa medaglia penderà la stella dell'Ordine.
3. Questa decorazione sarà da Noi stessi posta al collo de' dignitarj dell'Ordine che l'avranno ottenuta.
4. I Principi della nostra real famiglia, i quattro gran dignitarj dell'Ordine membri del gran consiglio ed i capi delle coorti otterranno da Noi questa decorazione, a misura che qualcheduna delle dette collane resterà vacante.
5. Il gran Cancelliere dell'Ordine conserverà le dette collane numerate dal numero 1 sino al numero 13: e quando alcune di esse sarà da Noi conferita, egli esigerà una ricevuta dal dignitario rivestito della medesima; con obbligo della restituzione di detta collana all'Ordine dopo la sua morte, e di un ammenda proporzionata a carico de' suoi eredit, in caso che non fosse restituita.
6. Il gran Cancelliere dell'Ordine farà tenere un registro separata del passaggio di ciascuna collana; notando le date in cui la medesima sarà stata ricevuta da un dignitario, o restituita.
7. Ci riserbiamo di creare nell'Ordine altre collane simili in aumento di questo numero, nel caso che lo giudicassimo opportuno.
8. Il gran Cancelliere ed il gran Tesoriere dell'Ordine, nella parte che a ciascuno spetta, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto".


Sul medesimo Real Ordine delle Due Sicilie si vedano i decreti sulle nomine del 1814 e sulle decorazioni del 1815.

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