...Avendoci per gl'imperscrutabili Suoi Voleri chiamato il SOMMO ed ONNIPOTENTE IDDIO ad occupare il Trono de' nostri augusti Antenati; Volendo provvedere al servizio della monetazione, e stabilire il tipo delle nuove monete da coniarsi; Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. In tutte le monete di oro, argento e rame, che da oggi innanzi dovranno coniarsi, alla leggenda - Ferdinandus II Dei gratia Rex - sarà sostituita quella di - Franciscus II Dei gratia Rex - ed alla cara effigie del nostro amatissimo Genitore di santa ricordanza verrà la nostra effigie sostituita, ferme rimanendo le altre disposizioni delle legge e de' decreti in vigore sulla materia.
2. La leggenda - Providentia Optimi Principis - nel contorno delle quintuple e decuple di oro, e delle monete di argento di dodici e di sei carlini, sarà a lettere rilevate. Tutte le altre monete continueranno ad avere il contorno riccio nel modo che trovasi stabilito.
3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
domenica 22 marzo 2015
Le monete di Francesco II
Si riporta il testo del decreto del 16 giugno 1859, pubblicato sulla Collezione del Regno delle Due Sicilie di quello stesso anno, con il quale Francesco II ha stabilito il nuovo tipo di monete da coniarsi.
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giovedì 28 marzo 2013
Monete di nuovo conio
Si riporta il testo del decreto del 27 aprile 1831, pubblicato sulla Collezione del Regno delle Due Sicilie di quello stesso anno, con il quale Ferdinando II ha stabilito il nuovo tipo di monete (Monete di novella coniazione).
...Considerando che per l'amata perdita del nostro augusto Genitore, essendo piaciuto alla divina Provvidenza di elevarci al trono del regno delle Due Sicilie, le nuove monete da coniarsi ne' nostri reali dominj di qua e di là del Faro debbono portare la nostra effigie, e che per conseguenza la legge de' 20 di aprile 1818, e i due reali decreti de' 21 di marzo 1825 e de' 15 di aprile 1826 sul sistema monetario debbono essere modificati in ciò che riguarda il tipo di monete; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Il sistema monetario prescritto colla legge de' 20 di aprile 1818 e col real decreto de' 15 di aprile 1826, resta nel suo pieno vigore, ad eccezione del titolo V di detta legge e dell'articolo 3 di detto real decreto che riguardano il tipo delle monete, i quali sono abrogati.
2. Resta egualmente abrogato il real decreto de' 21 di marzo 1825 riguardante il tipo delle monete.
3. Il tipo che porteranno le nuove monete di oro, di argento e di rame, che da ora in avanti verranno coniate ne' detti nostri reali dominj, sarà il seguente. Le monete di oro porteranno da un lato la nostra effigie colla leggenda, FERDINANDUS II DEI GRATIA REX; nel rovescio vi sarà il Genio de' Borboni colla leggenda, REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM; ed in piede vi sarà notato il titolo, il peso ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple e decuple vi sarà a lettere incavate la leggenda, PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le duple e le oncette avranno il contorno riccio. Le monete di argento avranno da una parte la nostra effigie colla leggenda, FERDINANDUS II DEI GRATIA REX; e dall'altra le nostre armi colla leggenda, REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM, ed il loro valore corrente. Nel contorno delle monete di dodici carlini e sei carlini vi sarà a lettere incavate la stessa leggenda, PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le monete di due carlini e del carlino avranno il contorno riccio. Sulle monete di rame vi sarà anche da un lato la nostra effigie colla leggenda, FERDINANDUS II DEI GRATIA REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM REX; nel rovescio vi sarà il valore nominale e l'indicazione dell'anno della monetazione. Il loro contorno sarà liscio.
4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
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